Indirizzo: Via Carlo Alberto Racchia, 2/scala b int 17, 00195 Roma RM, Italia
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Domenica: Chiuso
Lunedì: 08–19
Martedì: 08–19
Mercoledì: 08–19
Giovedì: 08–19
Venerdì: 08–19
Sabato: Chiuso
MONICA PIREDDA
La scelgo in rete,cercando un professionista. Dal primo incontro già si evince la sua grande professionalità,l'empatia,la capacità di mettere il cliente a proprio agio,la competenza e,valore non da poco,l'onestà. Una guida sempre presente e disponibile,per affrontare il nuovo percorso di vita. Non ha assolutamente tradito nessuna aspettativa, anzi,difficile trovare di meglio,una persona davvero fantastica. ...5 stelle sono poche...
Roberto Vigo
Ha seguito la mia causa di separazione e divorzio con esterma professionalità, sensibilità e discrezione. Attenta alle esigenze del cliente sempre disponibile per ogni tipo di chiarimento. Non mi sono mai sentito abbandonato in momenti di così estrema difficoltà personale e organizzativa in una fase delicata della mia vita.
Alfredo Lanzafame
Molto preparata, attenta all'esigenza del cliente, professionale, precisa......che altro dire. L' avvocato Silvia Vannini sta disbrigando eccellentemente le pratiche del mio divorzio. Mi ha assistito in maniera scrupolosa ed adeguata. Sono veramente molto soddisfatto.
Maurizio Iovenitti
Non mi è stata indicata da nessuno...ho scelto in rete tra tanti professionisti che avevo trovato e onestamente posso affermare di avere fatto una scelta azzeccatissima: persona serissima, competente e di grande disponibilità, capace di instaurare un ottimo rapporto con il cliente anche grazie alla sua empatia.
Grazie! La tua recensione è in attesa di moderazione.
Salve, per rispondere alla domanda è necessario fare prima una breve premessa: La separazione si divide in due fasi, la prima Presidenziale, la seconda contenziosa, successiva all'emissione dei provvedimenti temporanei ed urgenti. L'addebito di solito viene chiesto dal ricorrente nel ricorso introduttivo o dal resistente con memoria difensiva, quindi già nella prima fase presidenziale. Tuttavia, una recente ordinanza della Suprema Corte ha riconosciuto al ricorrente la possibilità di chiederlo con memoria integrativa nella fase contenziosa; anche al resistente sembrerebbe concessa la richiesta di addebito nella fase contenziosa con il deposito della comparsa di costituzione. Bisogna tener presente, comunque, che l'argomento di cui stiamo parlando è stato oggetto di varie interpretazioni giurisprudenziali e dottrinarie. Saluti :-)
Se ne può occupare sia l’Avvocato sia un suo delegato. Per la maggior parte degli atti il deposito è ormai esclusivamente telematico, per alcuni atti introduttivi c’è ancora la possibilità di iscrivere la causa con il cartaceo. Personalmente prediligo depositare in telematico. Se dovesse essere necessario iscrivere in cartaceo andrei personalmente perché non amo delegare questi adempimenti.
Può accadere che le spese di lite vengano compensate, ciò significa che ciascun cliente pagherà solo il suo avvocato. Il cliente dovrà pagare il proprio avvocato sia in caso di vittoria sia nel caso in cui perda la causa, questo perché l’obbligazione dell’avvocato non è un’obbligazione di risultato bensì un’obbligazione di diligenza, tradotto in parole povere: l’avvocato è chiamato a difendere il proprio cliente al meglio, ciò però non garantisce la vittoria, di conseguenza, il legale andrà pagato anche nel caso in cui perda la causa perché il suo lavoro l’ha comunque svolto. Nel caso di sconfitta il cliente potrebbe essere condannato al pagamento delle spese di lite nei confronti della controparte (ossia al rimborso degli onorari legali) di contro, se la vince, potrebbe ricevere lui dalla controparte il rimborso di queste spese. Il giudice liquida le spese di lite secondo la sua discrezionalità, ciò significa che l’importo non corrisponde necessariamente a quanto il cliente ha pagato
Solitamente si chiede il pagamento di una parte dell’onorario che corrisponde alla fase di studio della controversia e alla fase introduttiva, in parole maggiormente comprensibili: viene chiesta la parte dell’onorario corrispondente al lavoro in corso, oltre ad un fondo spese per il pagamento del contributo unificato, delle marche da bollo e di tutte le spese vive necessarie ad incardinare la causa.
È mia abitudine produrre: L’estratto per riassunto dell’atto di matrimonio o l’atto di nascita dei propri figli; il certificato di residenza e stato di famiglia di entrambi i genitori, certificato di residenza e stato di famiglia dei minori e le ultime tre dichiarazioni dei redditi. Prima dell’udienza andrà depositata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale indicare tutte le informazioni reddituali e patrimoniali che il Giudice richiede nel decreto con il quale fissa la prima udienza.
Generalmente accade quando i coniugi, con figli o senza, non sono più in grado di sopportare la crisi matrimoniale. Si recano dall’Avvocato anche le coppie che, pur non essendo coniugate, hanno dei figli. La finalità è quella di regolamentare una serie di condizioni che l’acredine derivante dalla crisi non permette di regolare consensualmente.
Salve, per rispondere alla domanda è necessario fare prima una breve premessa: La separazione si divide in due fasi, la prima Presidenziale, la seconda contenziosa, successiva all'emissione dei provvedimenti temporanei ed urgenti. L'addebito di solito viene chiesto dal ricorrente nel ricorso introduttivo o dal resistente con memoria difensiva, quindi già nella prima fase presidenziale. Tuttavia, una recente ordinanza della Suprema Corte ha riconosciuto al ricorrente la possibilità di chiederlo con memoria integrativa nella fase contenziosa; anche al resistente sembrerebbe concessa la richiesta di addebito nella fase contenziosa con il deposito della comparsa di costituzione. Bisogna tener presente, comunque, che l'argomento di cui stiamo parlando è stato oggetto di varie interpretazioni giurisprudenziali e dottrinarie. Saluti :-)
Se ne può occupare sia l’Avvocato sia un suo delegato. Per la maggior parte degli atti il deposito è ormai esclusivamente telematico, per alcuni atti introduttivi c’è ancora la possibilità di iscrivere la causa con il cartaceo. Personalmente prediligo depositare in telematico. Se dovesse essere necessario iscrivere in cartaceo andrei personalmente perché non amo delegare questi adempimenti.
Può accadere che le spese di lite vengano compensate, ciò significa che ciascun cliente pagherà solo il suo avvocato. Il cliente dovrà pagare il proprio avvocato sia in caso di vittoria sia nel caso in cui perda la causa, questo perché l’obbligazione dell’avvocato non è un’obbligazione di risultato bensì un’obbligazione di diligenza, tradotto in parole povere: l’avvocato è chiamato a difendere il proprio cliente al meglio, ciò però non garantisce la vittoria, di conseguenza, il legale andrà pagato anche nel caso in cui perda la causa perché il suo lavoro l’ha comunque svolto. Nel caso di sconfitta il cliente potrebbe essere condannato al pagamento delle spese di lite nei confronti della controparte (ossia al rimborso degli onorari legali) di contro, se la vince, potrebbe ricevere lui dalla controparte il rimborso di queste spese. Il giudice liquida le spese di lite secondo la sua discrezionalità, ciò significa che l’importo non corrisponde necessariamente a quanto il cliente ha pagato
Solitamente si chiede il pagamento di una parte dell’onorario che corrisponde alla fase di studio della controversia e alla fase introduttiva, in parole maggiormente comprensibili: viene chiesta la parte dell’onorario corrispondente al lavoro in corso, oltre ad un fondo spese per il pagamento del contributo unificato, delle marche da bollo e di tutte le spese vive necessarie ad incardinare la causa.
È mia abitudine produrre: L’estratto per riassunto dell’atto di matrimonio o l’atto di nascita dei propri figli; il certificato di residenza e stato di famiglia di entrambi i genitori, certificato di residenza e stato di famiglia dei minori e le ultime tre dichiarazioni dei redditi. Prima dell’udienza andrà depositata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale indicare tutte le informazioni reddituali e patrimoniali che il Giudice richiede nel decreto con il quale fissa la prima udienza.
Generalmente accade quando i coniugi, con figli o senza, non sono più in grado di sopportare la crisi matrimoniale. Si recano dall’Avvocato anche le coppie che, pur non essendo coniugate, hanno dei figli. La finalità è quella di regolamentare una serie di condizioni che l’acredine derivante dalla crisi non permette di regolare consensualmente.
Grazie! La tua risposta è in attesa di moderazione.
Grazie! La tua domanda è in attesa di moderazione.